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Legge 09/01/2004 n. 6

b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, primo comma, del codice penale

c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'art. 556 del codice penale

d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata

e) ai provvedimenti previsti dall'art. 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali

f) alle condanne per fatti che la Legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata

g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate

h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno

i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace

l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati

m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate

n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva.

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'art. 24 del Regio Decreto-Legge 29 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.». «Art. 25 (L) (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dell'interessato)

- (art. 689 c.p.c. 194, comma 2, att. c.p.c.; articoli 45 e 63, comma 2, Decreto legislativo n. 274/2000; art. 24, settimo comma, Regio Decreto-Legge n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 835/1935).

1. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative

a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purchè il beneficio non sia stato revocato

b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, primo comma, del codice penale

c) alle condanne per reati per i quali si è verificata la causa di estinzione prevista dall'art. 556 del codice penale

d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata

e) ai provvedimenti previsti dall'art. 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali

f) alle condanne per fatti che la Legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata

g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate

h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno

i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace

l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati

m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonchè ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno

n) ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; a quelli di omologazione del concordato fallimentare; a quelli di chiusura del fallimento; a quelli di riabilitazione del fallito

o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della Legge 30 luglio 2002, n. 189.

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'art. 24 del Regio Decreto-Legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.». «Art. 26 (L) (Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato). (art. 689 c.p.p.).

1. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative

a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione salvo che siano stati revocati, ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati

b) ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva

c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della Legge 30 luglio 2002, n. 189

d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.».

Art. 19.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: "procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: "ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti". Note all'art. 19: Si riporta il testo dell'art. 92 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) come modificato dalla Legge qui pubblicata: «Art. 92 (Affari civili nel periodo feriale dei magistrati) . Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonchè quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con Decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.».

Art. 20.

1. La presente Legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 gennaio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Lavori Preparatori Senato della Repubblica (atto n. 375):

-Presentato dal Sen. Elvio Fassone ed altri il 3 luglio 2001.

- Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 luglio 2001 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 12ª.

- Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 25, 26 settembre 2001, 23 e 25 ottobre 2001.

-Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 27 novembre 2001 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 12ª.

- Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 6, 12 e 20 dicembre 2001 e approvato il 21 dicembre 2001. Camera dei deputati (atto n. 2189):

- Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 gennaio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VI e XII.

-Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 gennaio 2002, 12, 19, 20, 26 febbraio 2002, 17 settembre 2002, 16, 22 ottobre 2002, 6, 19 novembre 2002, 19 febbraio 2003, 26 marzo 2003.

- Esaminato in aula il 13 ottobre 2003 ed approvato il 15 ottobre 2003 con modificazioni.

- Senato della Repubblica (atto n. 375-B): Assegnato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 24 ottobre 2003 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.

-Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, ed approvato il 22 dicembre 2003.

 

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